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C.M. 29/03/2002
1. di approvare, (omissis), le seguenti aliquote I.C.I. per il 2002: abitazione principale: aliquota 4,3 per mille; attività alberghiere e similari aliquota: 2 per mille; altri: aliquota 5,6 per mille; detrazione per abitazione principale: euro 103,29; detrazione per abitazione principale nei confronti dei soggetti afflitti da handicaps gravi, nonchÈ dei soggetti passivi I.C.I. aventi a carico persone conviventi afflitte da handicaps gravi ai sensi del terzo comma della Legge n. 104/1992, in possesso di accertamento dell'handicaps effettuato dalla competente AUSL a termine dell'art. 4 della Legge n. 104/1992 previa presentazione di apposita richiesta recante in allegato la dichiarazione sostitutiva ISE contenente un valore pari o inferiore all'ammontare da stabilirsi con apposita deliberazione: euro 129,11. (Omissis). Il Comune di PALAGIANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).
1. determinare per l'anno 2002 l'aliquota I.C.I. della misura del 6 per mille. (Omissis) . Il Comune di PALMANOVA (provincia di Udine) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di fissare per il 2002 un'aliquota I.C.I. unica; di determinare tale aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille (omissis); di determinare nella misura di euro 103,30 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). Il Comune di PARCINES (PARTSCHINS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 23 ottobre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).
1. di approvare l'aumento della detrazione sull'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale per tutti i contribuenti a euro 361,52, per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 55 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato con art. 58, comma 3 del Decreto legislativo n. 446/1997; 2. di dare atto che la determinazione della detrazione si applica per l'anno 2002. Il Comune di PEDEROBBA (provincia di Treviso) ha adottato, il 19 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).
1. di determinare, per il periodo di imposta 2002, ex articoli 6 e 8 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: A. aliquota ordinaria: 6,25 per mille; B. aliquota inferiore a quella ordinaria: 5 per mille per i seguenti immobili: I. unità immobiliare ad uso abitazione principale intendendosi per tale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; oppure unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata; II. unità immobiliare locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale; III. unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; IV. le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collocate, fino al secondo grado di parentela adibite a loro abitazioni principali;
2. le pertinenze dei fabbricati di cui al punto 1, lettera B, punti I-IIIII- IV sono assoggettate all'aliquota inferiore, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione e comunque fino al numero massimo di due pertinenze;
3. di stabilire per l'anno 2002 la detrazione di euro 154,94 per abitazione principale, intendendo per abitazione principale
a) unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento vi dimora abitualmente
b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territori dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata
c) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di stabilire per l'anno 2002, anzichÈ la detrazione di euro 154,94, una detrazione per abitazione principale di euro 258,23 a favore dei contribuenti che dichiarino contemporaneamente: a. un reddito complessivo percepito dal proprio nucleo familiare nell'anno 2001 derivante da pensione per un importo lordo non superiore a L. 10.000.000, pari a euro 5164,57; b. di non possedere altre unità immobiliari nel territorio nazionale; c. di non possedere patrimonio mobiliare superiore a euro 25.822,84; d. di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze; e. di non avere reddito dominicale derivante dalla proprietà di terreni agricoli di superficie superiore a 3.000 mq; 5. la dichiarazione di cui al punto 4. deve essere presentata entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione relativa ai redditi 2001 su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi; 6. di stabilire per l'anno 2002, anzichÈ la detrazione di euro 154,94, una detrazione per abitazione principale di euro 258,23 a favore dei contribuenti che dichiarino che il proprio nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto di detrazione, comprende: uno o più disabili, con invalidità al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato al disabile prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, dalla commissione per l'accentramento degli stati di invalidità civile dell'U.L.S.S. di appartenenza; uno o più minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalla commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civile dell'U.L.S.S. di appartenenza; uno o più disabili titolari di pensione di invalidità erogata dall'I.N.P.S. per inabilità al lavoro pari al 100%; uno o più disabili titolari di rendita I.N.A.I.L. per inabilità al lavoro al 100%; 7. la dichiarazione di cui al punto 6. deve essere presentata entro la data di scadenza del versamento della rata di acconto I.C.I. anno 2002, su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi. (Omissis).
1. di applicare per l'anno 2002, (omissis), l'aliquota I.C.I. cosÌ come segue: l'aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze alle stesse cosÌ come previsto dall'art. 30, comma 12 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1999; l'aliquota del 7 per mille per tutti gli altri casi di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze alle stesse; 2. di stabilire che l'esazione dell'imposta in questione dovrà essere effettuata secondo una delle seguenti due modalità previste dall'art. 7 del vigente regolamento sull'I.C.I.; mediante versamento su apposito conto postale n. 17356288 intestato al Comune di Pella, servizio tesoriera; mediante versamento diretto presso la tesoriera comunale Cariplo agenzia Alzo. (Omissis). Il Comune di PERSICO DOSIMO (provincia di Cremona) ha adottato, il 3 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di confermare per l'anno 2002 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., nella misura unica del 5,5 per mille; di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione del soggetto passivo, nella misura obbligatoria di euro 103,29. (Omissis). Il Comune di PETRURO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 9 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). confermare l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2002 nella misura del 6 per mille. (Omissis). Il Comune di PIANELLO VAL TIDONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 1 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).
1. di determinazione l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con Decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 2002, nelle seguenti misure: aliquota 5.2 per mille: abitazione principale e fattispecie assimilate ai sensi dell'art. 21 del regolamento che disciplina l'applicazione dell'I.C.I. e di applicare altresÌ all'abitazione principale una detrazione pari a euro 103,29, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita per abitazione principale del soggetto passivo; aliquota 6.5 per mille: immobiliare diversi dalle abitazioni principali e fattispecie assimilate; aliquota
5.2 per mille: abitazione costruite e non ancora alienate per un periodo di 3 anni dalla fine lavori. (Omissis) . Il Comune di PIEDICAVALLO (provincia di Biella) ha adottato, il 15 novembre 2001 e 26 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di stabilire l'aliquota I.C.I., (omissis), nella misura unica del 6 per mille; (Omissis). di approvare, (omissis), la detrazione di L. 200.000 ai sensi dell'art. 8 del Decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i., dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). Il Comune di PIEVE DI CENTO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).
a) 6 per mille aliquota ordinaria
3. di aumentare la detrazione per abitazione principale nei termini che seguono: fino a e 129,11 in caso di pensionato, unico componente il nucleo familiare, con trattamento di pensione al minimo; fino a e 129,11 in caso di pensionati, comproprietari, unici componenti il nucleo familiare, con trattamento di pensione al minimo pro-capite; fino a e 180,76 in caso di coppia di coniugi conviventi il cui reddito pro-capite imponibile non sia superiore a e 8.263,31, aventi un figlio con età inferiore a 18 anni al 1 gennaio 2002, che presenti gravi forme di handicap ai sensi della Legge n. 18/1980; fino a euro 180,76 in caso di pensionato unico componente il nucleo familiare, ricoverato in casa protetta, ove l'abitazione non sia altrimenti occupata (a condizione che il titolare non possieda ulteriori immobili); fino a e 180,76 in caso di coppia di coniugi conviventi unici componenti il nucleo familiare con reddito pro-capite non superiore all'importo minimo di pensione, entrambi ricoverati in casa protetta, ove l'abitazione non sia altrimenti occupata (a condizione che i titolari non possiedano altri immobili); 4. di dare atto che: i contribuenti interessati alla riduzione per le abitazioni inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1, dell'art. 8 del Decreto legislativo n. 504/1992 dovranno presentare autocertificazione ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14; i contribuenti interessati all'applicazione delle ulteriori detrazioni per abitazione principale come sopra specificate dovranno presentare autocertificazione ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15;la dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno di riferimento; nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). Il Comune di PIEVE DI CORIANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 29 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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